| 1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
| 2. Sussiste altresì conflitto di interessi nei casi in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o affini entro il secondo grado del titolare di una carica di Governo, ovvero del presidente di una regione, del componente di una giunta regionale, del presidente o del componente di una giunta provinciale, del sindaco o del componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico siano titolari di interessi economici privati che possano condizionarlo nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o che possano alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
| 3. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
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| Capo II
AUTORITÀ PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI E DELLE FORME DI ILLECITO ALL'INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
| (V. articolo 5).
| Art. 3.
(Istituzione dell'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).
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| 1. È istituita l'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma.
| 2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è organo collegiale composto da cinque membri, dei quali due sono eletti dal Senato della Repubblica, due dalla Camera dei deputati, uno, con funzione di presidente, è nominato dai Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa tra loro.
| 3. L'elezione da parte di ciascuna Camera ha luogo a scrutinio segreto, con voto limitato a uno. Sono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
| 4. Possono far parte dell'Autorità i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.
| 5. Non possono essere eletti o nominati membri dell'Autorità:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;
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b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una delle altre cariche di cui all'articolo 2, comma 1;
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| c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;
| d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 7;
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e) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di trustee, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
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6. Nel caso in cui una delle situazioni di cui alla lettera d) del comma 5 venga a realizzarsi nel corso dell'esercizio del mandato del membro dell'Autorità, qualora il medesimo non ritenga di rassegnare le dimissioni, si applica in ogni caso la disposizione di cui al comma 9.
| 7. I membri dell'Autorità, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:
a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;
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b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;
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c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
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d) esercitare attività imprenditoriali;
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e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società
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| pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
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f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici, o di associazioni sindacali o di categoria;
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g) candidarsi in elezioni o sostenere pubblicamente candidati in elezioni.
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8. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro dell'Autorità possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.
| 9. I membri dell'Autorità sono tenuti ad astenersi dal partecipare a qualunque decisione relativa ad uno dei soggetti di cui all'articolo 7 quando:
a) siano con il medesimo in rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, o siano suoi conviventi;
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b) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, una lite pendente con il medesimo;
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c) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, un rapporto di debito o credito con il medesimo;
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d) abbiano avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro, anche come liberi professionisti, con il medesimo o con società o imprese in cui lo stesso detenga partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
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10. Sull'astensione decide l'Autorità, in assenza del membro della cui astensione si
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| discute. La decisione è presa su richiesta di uno dei membri dell'Autorità o dell'interessato dalla decisione.
| 11. Ciascun membro dell'Autorità dura in carica sette anni e il suo mandato non è rinnovabile. Il mandato è prorogato fino all'elezione del membro chiamato a sostituirlo. Nel caso in cui uno dei membri dell'Autorità cessi per qualunque motivo dall'esercizio delle sue funzioni è sostituito da un altro scelto con le stesse modalità con cui era stato scelto quello di cui si provvede alla sostituzione.
| 12. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
a) parlamentare italiano o europeo;
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b) titolare di una carica di Governo;
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c) giudice costituzionale;
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d) componente del Consiglio superiore della magistratura, salvo che ne faccia parte di diritto;
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e) componente di altra Autorità indipendente;
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f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
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g) capo di dipartimento di Ministero, segretario generale di Ministero, direttore generale di Ministero o Agenzia del Governo;
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h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;
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i) presidente di regione o provincia autonoma, nonché componente dei relativi consigli o giunte;
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l) presidente di provincia o sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
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13. L'Autorità adotta il proprio regolamento di organizzazione entro trenta giorni dalla data della sua prima riunione, a maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Autorità non sono valide se non sono presenti almeno quattro componenti.
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| Esse sono adottate a maggioranza dei presenti, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni in dissenso. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.
| 14. Il trattamento economico dei membri dell'Autorità è equiparato al trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione.
| 15. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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Art. 4.
(Funzioni e poteri dell'Autorità).
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(V. articolo 6).
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1. L'Autorità esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 7.
| 2. L'Autorità svolge altresì le funzioni attribuite all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con i poteri e i limiti dell'Alto Commissario, ferma l'indipendenza dal Presidente del Consiglio dei ministri.
(V. articolo 12, comma 4).
| 3. Ogni provvedimento assunto nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge deve essere motivato.
(V. articolo 12, comma 1).
| 4. L'Autorità può chiedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le notizie e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
(V. articolo 12, comma 2).
| 5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni
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| ed enti pubblici, per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
| 6. L'Autorità può altresì consultare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le altre Autorità di settore, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
(V. articolo 12, comma 3).
| 7. Le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità, idonee a garantire a tutti gli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata sulla base di uno schema predisposto dall'Autorità, e sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dello schema.
| 8. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
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Art. 5.
(Personale dell'Autorità).
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(V. articolo 5, commi 4 e 5).
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.
| 2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, tenuto conto delle specifiche
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| esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità.
| 3. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, l'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità.
| 4. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 6 è autorizzata la spesa di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
| 5. L'Autorità può avvalersi, quando lo ritenga necessario, della consulenza di esperti, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
| 6. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, dal quale è nominato, nei limiti di spesa di cui al comma 4, sentiti tutti i membri dell'Autorità stessa.
| 7. Le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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Art. 6.
(Giurisdizione competente e termini per le impugnazioni).
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(V. articolo 12, comma 5).
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1. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma. Il collegio giudicante è composto dal presidente della corte d'appello, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. La corte d'appello decide in camera di consiglio, entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.
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| 2. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. Il ricorso è deciso entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.
| 3. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e le decisioni della corte d'appello, gli interessati possono proporre impugnazione entro venti giorni dalla data di notifica.
| 4. Qualora il Governo abbia sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della decisione dell'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale decide entro venti giorni.
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Capo III
PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO
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Art. 14.
(Abrogazione. Entrata in vigore).
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Art. 28.
(Abrogazioni).
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1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, è abrogata.
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1. Sono abrogati:
a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
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b) il numero 2 dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441.
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Art. 29.
(Entrata in vigore).
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2. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione degli articoli 3, 5 e 21, che entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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